Lo studio

Società di servizi contabili e fiscali

Lo  Studio Buccella offre consulenze e servizi contabili-fiscali completi per aziende, professionisti, società e privati.
Il dott. Alessandro Buccella si occupa dal 1995 di adempimenti e consulenze fiscali. Nel 2003 apre un proprio studio professionale tributario (L.4/2013) dopo aver maturato esperienza, fin dai primi anni novanta,  nella società di famiglia attiva nel settore dell’elaborazione dati contabili. Lo studio oggi si occupa di contabilità, adempimenti e consulenze fiscali per aziende, società, professionisti e privati.
Dopo un’indispensabile analisi puntuale delle caratteristiche e delle esigenze di ogni cliente, offre oltre ai servizi contabili e amministrativi necessari ad ogni attività economica, consulenze fiscali e aziendali personalizzate.
La clientela dello studio è costituita prevalentemente da imprenditori (artigiani e commercianti), lavoratori autonomi, professionisti e società di piccole dimensioni. Il nostro obiettivo è di porci al fianco dei clienti per sostenerli nella loro attività, offrendo servizi puntuali, completi e tempestivi al fine di ottemperare la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di carattere fiscale e contabile. Il nostro studio Tributario è certificato secondo la norma UNI:2013 schema PG_PRS_TRIB dall’ente certificatore KIWA.

I nostri clienti

Si affidano a noi artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, professionisti e PMI.

Esperienza

Ci occupiamo di servizi contabili e fiscali da oltre vent’anni.

Certificazioni

L’Ente KIWA certifica la qualità dei nostri servizi secondo UNI:2013 schema PG_PRS_TRIB

Chiedi un appuntamento per consulenza e servizi.

FAQ

La dichiarazione di successione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. A partire dal 2019 la sua presentazione può avvenire esclusivamente in modalità telematica. Non si è obbligati a presentare la dichiarazione di successione se si verificano contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

  • gli eredi sono il coniuge e parenti in linea retta;
  • l’attivo ereditario non comprende beni immobili;
  • l’attivo ereditario ha un valore non superiore ai 100.000,00 euro.

A favore del coniuge e dei parenti in linea retta esiste una franchigia di 1.000.000,00 di euro a testa, soglia sotto la quale l’imposta di successione non è dovuta.
È sempre dovuta invece, l’imposta cosiddetta ipo-catastale se nell’asse ereditario sono compresi beni immobili. Tale imposta è pari al 3% del valore catastale di terreni e fabbricati, mentre per le prime case è dovuta un’imposta fissa pari ad euro 200,00 (imposta ipotecaria) più 200,00 (imposta catastale).

Il regime forfettario è un regime fiscale. Può essere utilizzato da lavoratori autonomi, professionisti e ditte individuali che non superano il fatturato annuale di 65.000 euro. Oltre a tale limite di fatturato esistono una serie di vincoli e paletti per potervi accedere da valutare caso per caso. Va valutata sempre caso per caso, l’effettiva convenienza del regime in oggetto rispetto a quello ordinario. Chi usufruisce di tale regime emette fatture senza applicazione di iva (non è quindi tenuto agli adempimenti iva ma non può nemmeno detrarre l’iva pagata sugli acquisti). Il calcolo del reddito imponibile avviene applicando una percentuale a forfait al fatturato annuale (percentuale che varia in base al codice ATECO che identifica l’attività). Su tale imponibile viene quindi applicata l’aliquota del 15% per calcolare l’imposta sui redditi dovuta. Per i primi 5 anni, per le start-up relative ad attività mai svolte in precedenza dal contribuente, è possibile optare per l’aliquota ridotta al 5%.

Dal 2019 è stato introdotto l’obbligo di emettere le fatture nel formato elettronico xbrl. La fattura così emessa, va inviata tramite il sistema di interscambio SDI messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che provvede ad inoltrarla al cliente (ai privati va sempre consegnata la copia cosiddetta di cortesia). Per poter adempiere a tale obbligo in modo efficace ed efficiente è assolutamente indispensabile l’utilizzo di uno strumento che permetta di emettere e ricevere tutte le fatture che transitano da e per lo SDI. È possibile operare anche direttamente tramite gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria, ma il loro utilizzo è piuttosto macchinoso e di scarsa immediatezza. Il nostro studio mette a disposizione dei propri clienti, ad un costo annuale fisso molto contenuto, un software in cloud che permette tutto il ciclo di compilazione, invio e ricezione delle fatture elettroniche. Ad ogni accesso il software si collega automaticamente al cassetto fiscale dell’utente per scaricare le fatture di acquisto ricevute dallo SDI e le archivia in ordine di ricezione. Sarà quindi sempre possibile ritrovarle, anche a distanza di anni, tramite una semplice ricerca per data o per nominativo. Tale strumento alimenta anche un archivio delle anagrafiche dei propri clienti e fornitori che vengono memorizzate ed aggiornate ad ogni inserimento. Il software permette inoltre in un modo molto semplice, la consegna dei documenti ricevuti verso il nostro studio per la loro contabilizzazione.

L’acronimo ISA sta per Indici sintetici di affidabilità. A partire dall’anno di imposta 2018 hanno sostituito il precedente strumento noto come “Studi di settore”. In effetti in molti casi i dati richiesti dagli ISA sono analoghi a quelli che venivano precedentemente inseriti durante la compilazione degli Studi di Settore. Si tratta di indicatori statistici che si prefiggono l’obiettivo di stimare il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti autonomi. Una volta inseriti tutti i dati richiesti lo strumento restituisce un voto da zero a dieci, ottenuto dalla media dei risultati di alcuni parametri. L’Agenzia delle Entrate ha quindi previsto un sistema premiale direttamente proporzionale al voto. La norma, ad esempio, stabilisce che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari ad 8,5.

I contribuenti con liquidazione dell’IVA mensile, entro il giorno 16 di ogni mese, devono versare l’Imposta sul Valore Aggiunto dovuta per il mese precedente. Per i contribuenti che nell’anno di imposta precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi) ed a 700.000 euro (per le imprese che esercitano le altre attività), è prevista la possibilità di optare per la liquidazione trimestrale dell’iva. Tali contribuenti con opzione trimestrale, devono quindi entro il 16 maggio versare l’iva relativa al primo trimestre, entro il 16 agosto quella del secondo, entro il 16 novembre quella relativa al terzo ed entro il 16 marzo il saldo dell’iva annuale al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre e di quanto versato nei trimestri precedenti. Nel caso di opzione trimestrale l’importo da versare viene maggiorato dell’1% a titolo di interesse.